Gleichbehandlung von testamentarischer und fideikommissarischer Freilassung im Zwangserbenfall: Eine Entscheidung Scaevolas oder des Senats?
DOI:
https://doi.org/10.1285/i22402772a3p161Parole chiave:
Manumissio testamentaria, manumissio fideicommissaria, Senatoconsulti, Cervidius Scaevola, SenatsbeschlüsseAbstract
Il presente contributo tratta di un senatoconsulto emanato temporibus divi Hadriani e tramandatoci solamente da Scevola nella fonte Scaev. 18 quaest., D.28.5.84. Al centro dell'esame esegetico si svolge l'analisi filologico-giuridica del1 del frammento. Viene in particolar modo analizzato, se l'equiparazione tra manomissione testamentaria (fraudolenta) e manomissione fedecommissaria (fraudolenta) nel caso di erede necessario fosse frutto di una decisione del Senato romano o del giurista Quinto Cervidio Scevola. Tramite il confronto con alcuni passi di Gaio (Gai. 2 fideicomm., D.36.1.65.15 e Gai. inst. 1.46-47) si cerca di rendere plausibile perché questa decisione, rilevante sia sotto l'aspetto giuridico che politico, sia molto probabilmente da attribuire al Senato. Il fatto che, come sappiamo da Gai. inst. 1.47, era il Senato ad avere già deciso ex auctoritate Hadriani l'equiparazione tra le due forme di manomissione, implica che anche tale exceptio provenisse dal Senato.
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Pubblicato
15-07-2025
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